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Repertorio n.20441 Raccolta n.10868
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventiquattro, il giorno quindici
del mese di maggio alle ore 17,30
li, 15.5.2024
In Roma, nel mio studio in Via Cicerone n.28.
Io sottoscritta dott.ssa Maria Antonietta Cavallo Notaio in
Roma, iscritta nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia ho assistito, elevando il
presente verbale all'Assemblea dell'Associazione O.N.L.U.S.
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale denominata
"UN CUORE PER TUTTI … TUTTI PER UN CUORE - Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale ONLUS", con sede in Roma, Via
Caposile n.2, codice fiscale 10234141009, Assemblea indetta
in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1) Iscrizione al RUNTS (Registro Unico nazionale del Terzo
Settore) e conseguenti adempimenti statutari;
2) Varie ed eventuali;
E' presente:
- PULCINI Ivo, nato a Monterosi (VT), il 12 gennaio 1946,
domiciliato per la carica presso la sede sociale ove sopra,
che si costituisce nella sua qualità di Presidente del
REGISTRATO A
ROMA 2
IL 20/05/2024
AL N. 16306 Serie 1T
Euro 356,00
Notaio
Maria Antonietta Cavallo
Via Cicerone n.28
00193 Roma - 06/68803534
Firmato digitalmente da MARIA
ANTONIETTA CAVALLO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ROMA:02126441001
Consiglio Direttivo dell'anzidetta Associazione.
Certo io Notaio della identità personale, qualifica e poteri
di firma del comparente il quale, assume la presidenza
dell'Assemblea a norma di statuto e mi dichiara:
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- che sono presenti in proprio e per delega numero tredici
associati su un totale di tredici associati aventi diritto;
- che del Consiglio Direttivo oltre a sè stesso in qualità di
Presidente, sono altresì presenti D'Agostini Elena, nata a
Roma il 26 maggio 1953 e Ricca Nicola nato a Catanzaro il 1°
maggio 1989, il tutto così come meglio riportato nel foglio
di presenze che al presente atto si allega sotto la lettera
"A", omessane la lettura per espressa dispensa fornitami dal
comparente e dagli intervenuti.
Il Presidente dopo aver verificato la regolarità
dell'Assemblea e la legittimazione dei presenti, invita me
Notaio a redigere il presente verbale.
Il Presidente espone all'assemblea i motivi che rendono
opportuna l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro
Unico nazionale del Terzo Settore) e di conseguenza propone
le necessarie modifiche allo statuto sociale, il Presidente
inoltre illustra all'Assemblea che l'Associazione è dotata di
un patrimonio minimo non inferiore a quanto richiesto
dall'Art.22 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e che al riguardo
è stato dato incarico al Dottor Dariogabriele Botti, nato a
Roma, il 7 ottobre 1973, ed ivi domiciliato in Viale G.
Mazzini n.119, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Roma, al n.AA_008316 e al Registro
dei Revisori Contabili al n.136904 Gazzetta Ufficiale del 29
luglio 2005 al n.60, come da asseverazione in data odierna,
da me Notaio autenticata nella firma, che al presente atto in
originale si allega sotto la lettera "B".
L'Assemblea, udito quanto proposto, dopo discussione alla
unanimità dei presenti
D E L I B E R A:
1) di procedere con l'iscrizione dell'Associazione al
Registro Unico nazionale del Terzo Settore e approvare il
nuovo testo dello statuto sociale così come proposto dal
Presidente, con le necessarie modifiche, e precisamente:
all'art.1 primo comma viene eliminati i riferimenti alla
ONLUS e inserito nella denominazione Ente del Terzo Settore,
all'articolo 3 viene modificato relativo allo scopo
dell'associazione, all'art.5 vengono disciplinate le norme
per l'ammissione nell'Associazione, viene adeguato l'articolo
6 agli organi dell'Associazione, all'art.7 viene meglio
disciplinato il diritto di voto e le competenze
dell'assemblea, all'art.9 viene previsto l'Organo di
Controllo, viene previsto l'articolo 9 bis sulla Revisione
legale dei conti, viene modificato l'articolo 10 relativo ai
libri dell'associazione, viene modificato l'articolo 11
relativo al bilancio, viene modificato l'articolo 12 relativo
agli avanzi di gestione, viene modificato l'articolo 13
relativo allo scioglimento dell'Associazione, gli articoli
modificati divengono del seguente tenore:
"Art.1
E’ costituita l’Associazione denominata “UN CUORE PER TUTTI…
TUTTI PER UN CUORE - Ente del Terzo Settore - ETS”, di
seguito detta Associazione.
Art.3
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue
esclusivamente lo scopo di assistenza e servizi sociali come
meglio descritti dal co. 1) lett. A) dell’Art. 5 del Dlgs.
117 del 03/07/2017. In particolare, svolge attività di
solidarietà sociale nel settore della beneficenza,
dell'assistenza sociale, sociosanitaria dell'istruzione della
formazione in favore di persone svantaggiate in relazione
alle loro condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o
familiari dell'educazione sanitaria, della prevenzione e
della sicurezza personale e collettiva.
Gli scopi dell'Associazione sono:
- promuovere e salvaguardare la tutela dei diritti civili e
la difesa dei più deboli;
- promuovere e salvaguardare il benessere psicofisico della
persona e della collettività;
- promuovere le condizioni che favoriscano l'esistenza di una
rete sociale finalizzata al miglioramento della qualità della
vita;
- realizzare e sostenere progetti di emancipazione economica
e culturale e di inserimento lavorativo;
A tali fini l’Associazione intende:
- promuovere la cultura, l'arte la tradizione popolare
(folklore) e lo sport dilettantistico;
- mettere a disposizione della collettività e delle persone
svantaggiate aiuti economici e tecnologici;
- mettere a disposizione della collettività e delle persone
svantaggiate assistenza sanitaria e personale e materiale
didattico;
- realizzare e promuovere progetti, incontri dibattiti,
presentazioni, conferenze, seminari, riunioni informative,
riunioni. Azioni e campagne di sensibilizzazione, spettacoli,
stages, e workshop di durata variabile;
- promuovere e realizzare la ricerca scientifica e l'attività
di redazione di pubblicazione e di diffusione di opere e
articoli divulgativi e scientifici attraverso i principali
mezzi di comunicazione propri o in collaborazione;
promuovere e realizzare attività volte a reperire risorse
economiche e finalizzate al funzionamento dell’Associazione;
realizzare strutture per singoli o collettività allo scopo di
migliorare la qualità della vita;
- promuovere e realizzare attività volte a valorizzare la
natura e l'ambiente.
L'Associazione si propone, altresì, come struttura tali
servizi per altre associazioni, categorie e centri che
perseguono finalità che coincidono anche parzialmente con gli
scopi statutari della stessa.
L’Associazione può partecipare in altre associazioni.
L’Associazione nello spirito dello statuto e dei regolamenti
interni potrà attuare il decentramento operativo.
2. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle
sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente
connesse.
Art.5
Sono Associati dell’Associazione le persone fisiche che,
indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla
religione e dalla cultura, presentino domanda di ammissione
in quanto accettata.
Nell’Associazione si distinguono:
- gli Associati Fondatori;
- gli Associati Ordinari.
Sono Associati Fondatori coloro che partecipano all’atto
costitutivo.
E’ tuttavia facoltà del Consiglio Direttivo dell’Associazione
assimilare altri Associati agli Associati Fondatori
attribuendo loro le medesime prerogative.
Sono Associati Ordinari tutti coloro che, avendo presentato
domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo
dell’Associazione, vengono chiamati a farne parte dal
Consiglio Direttivo.
L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione
dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato.
La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel
libro degli associati.
L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni
motivare la deliberazione di rigetto della domanda di
ammissione e comunicarla agli interessati.
Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla
comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che
sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo
eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non
accolte, se non appositamente convocati, in occasione della
loro successiva convocazione.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto
associativo e delle modalità associative; la divisione degli
aderenti nelle suddette categorie non implica, infatti,
alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in
merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione.
Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare
effettivamente alla vita dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può
essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in
ogni caso il diritto di recesso.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore
di età il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e
le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la
nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Gli associati sono tenuti a rispettare le regole del presente
statuto ed a pagare le quote sociali nell’ammontare fissato
dall’Assemblea.
Gli Associati perdono la qualifica di Associato per:
- mancato versamento della quota associativa per almeno due
anni;
- decesso;
- dimissioni volontarie.
Gli Associati potranno recedere dall’Associazione in ogni
momento presentando lettera di recesso al Presidente, il
quale ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo.
L’Associato recedente non avrà diritto a liquidazione alcuna.
In caso di comportamento di un Associato difforme ed in
contrasto con il presente Statuto e con l’eventuale
regolamento dell’Associazione, il Consiglio può deliberare
l’espulsione dell’Associato, senza l’obbligo di motivazione
né di liquidazione.
Art. 6
Organi dell’Associazione
Sono organi sociali dell’Associazione:
- l’Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in
alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di
massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo o
passivo.
Art. 7
Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, è composta
da tutti gli aderenti all’Associazione ed è presieduta dal
Presidente del Consiglio Direttivo.
Ad ogni Associato spetta un voto.
L’Assemblea dovrà, essere convocata entro il 30 aprile di
ogni anno, da parte del Consiglio Direttivo per
l'approvazione del bilancio.
L’Assemblea potrà inoltre essere convocata ogni qualvolta lo
riterrà necessario il Consiglio Direttivo e dovrà anche
essere convocata quando ne facciano domanda scritta o
motivata due terzi degli Associati; in tale domanda i
richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattarsi.
Le convocazioni dovranno avvenire a mezzo lettera
raccomandata o mail inviata a ciascun Associato almeno
quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, agli
indirizzi risultanti presso l’Associazione oppure mediante
affissione nell’albo dell’Associazione dell’avviso di
convocazione contenente l’indicazione del luogo, del giorno e
dell’ora della riunione sia di prima che di seconda
convocazione nonchè l’ordine del giorno.
Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono
iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti
del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono
attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in
proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si
applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto
compatibile.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da
un altro associato mediante delega scritta, anche in calce
all'avviso di convocazione. Ciascun associato può
rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si
applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del
codice civile, in quanto compatibili.
E' possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per
corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile
verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Per la validità delle assemblee in prima convocazione è
necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà
degli Associati e le delibere saranno assunte a maggioranza
dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà
valida qualunque sia il numero degli Associati o dei voti e
delibererà a maggioranza semplice. Le delibere aventi per
oggetto modifiche del presente Statuto o disposizioni sul
patrimonio dell’Associazione dovranno essere in ogni caso
assunte con il voto favorevole di almeno un terzo degli
Associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
Direttivo.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario per
l’occorrenza.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la
regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di
intervento all’Assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario nominato per
l’occorrenza.
L'assemblea ha le seguenti competenze:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato
della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi
sociali e promuove azione di responsabilità nei loro
confronti;
e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto
costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa
competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello
statuto;
g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o
la scissione dell'associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Art.9
Organo di Controllo
La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è
obbligatoria quando siano superati per due esercizi
consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00
euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:
220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi
consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria
quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi
dell'articolo 10 del Codice del Terzo Settore.
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo
2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo
devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui
all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso
di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti
devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e
dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora
applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento
dei limiti di cui al successivo art.9 bis, la revisione
legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è
costituito da revisori legali iscritti nell'apposito
registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di
monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il
bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee
guida di cui all'articolo 14 del C.T.S. Il bilancio sociale
dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di
controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in
qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti
di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere
agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.
Art.9 bis
Revisione legale dei conti
Salvo quanto previsto al superiore art.9 comma 5
l'associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o
una società di revisione legale iscritti nell'apposito
registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei
seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00
euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:
2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12
unità.
L'obbligo di cui sopra cesserà se, per due esercizi
consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati
costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del
C.T.S..
Art.10
Libri dell'associazione
L'Associazione tiene i seguenti libri:
a)il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle
assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali
redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo
di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali
altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti
a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla
lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si
riferiscono.
Art.11
Bilancio
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di
ogni anno.
Il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo deve restare
depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici)
giorni che precedono l’Assemblea convocata per l'
approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano
motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è
soddisfatta dall’associazione a spese del richiedente.
Il bilancio deve essere redatto in conformità alla
modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del
terzo settore.
L'associazione, non essendo iscritta al Registro delle
Imprese depositerà il bilancio presso il registro unico
nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Art.12
Avanzi di gestione
E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed
avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a
fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali,
anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art.13
Scioglimento:
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è
devoluto, previo parere positivo del R.U.N.T.S. e salva
diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del
Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o
dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla
Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta
giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente
interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con
raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il
parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione
del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità
dal parere sono nulli."
2) di approvare il nuovo testo di statuto sociale in tutti i
suoi articoli, coordinati con le sopra riportate modifiche,
statuto che sottoscritto dal comparente e da me Notaio si
allega al presente atto sotto la lettera "C" per farne parte
integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa
dispensa fornitami dal comparente e dagli intervenuti,
precisando che le modifiche diventeranno operative dal
momento dell’iscrizione dell’Associazione denominata "UN
CUORE PER TUTTI … TUTTI PER UN CUORE - Ente del Terzo Settore
- ETS” " al RUNTS;
3) di approvare quanto detto dal Presidente in merito alla
sussistenza del patrimonio minimo.
A questo punto il comparente e gli intervenuti, incaricano me
Notaio di procedere all'iscrizione al Registro Unico
nazionale del Terzo Settore, consegnandomi la documentazione
necessaria.
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la
parola, la seduta viene tolta alle ore 19,00.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho
dato lettura al comparente e agli intervenuti che lo
approvano.
Consta di fogli cinque, in parte dattiloscritti da persona di
mia fiducia ed in parte manoscritti da me Notaio, su pagine
intere diciassette e quanto fin qui, sottoscritto alle ore
19,00.
Firmato:
Ivo Pulcini
Maria Antonietta Cavallo Notaio.
Allegato " C " Repertorio n.20441 Raccolta n.10868
STATUTO della:
"UN CUORE PER TUTTI…TUTTI PER UN CUORE Ente del Terzo Settore
- ETS"
1. E’ costituita l’Associazione denominata "UN CUORE PER
TUTTI… TUTTI PER UN CUORE Ente del Terzo Settore - ETS", di
seguito detta Associazione.
2. L’Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2150.
Art. 2
Sede
L’Associazione ha sede in Roma, Via Caposile n. 2
Possono essere istituite sedi secondarie in altre località ed
all’Estero.
Art. 3
Oggetto e scopo
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue
esclusivamente lo scopo di assistenza e servizi sociali come
meglio descritti dal co. 1) lett. A) dell’Art. 5 del Dlgs.
117 del 03/07/2017. In particolare, svolge attività di
solidarietà sociale nel settore della beneficenza,
dell'assistenza sociale, sociosanitaria dell'istruzione della
formazione in favore di persone svantaggiate in relazione
alle loro condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o
familiari dell'educazione sanitaria, della prevenzione e
della sicurezza personale e collettiva.
Gli scopi dell'Associazione sono:
- promuovere e salvaguardare la tutela dei diritti civili e
la difesa dei più deboli;
- promuovere e salvaguardare il benessere psicofisico della
persona e della collettività;
- promuovere le condizioni che favoriscano l'esistenza di una
rete sociale finalizzata al miglioramento della qualità della
vita;
- realizzare e sostenere progetti di emancipazione economica
e culturale e di inserimento lavorativo;
A tali fini l’Associazione intende:
- promuovere la cultura, l'arte la tradizione popolare
(folklore) e lo sport dilettantistico;
- mettere a disposizione della collettività e delle persone
svantaggiate aiuti economici e tecnologici;
- mettere a disposizione della collettività e delle persone
svantaggiate assistenza sanitaria e personale e materiale
didattico;
- realizzare e promuovere progetti, incontri dibattiti,
presentazioni, conferenze, seminari, riunioni informative,
riunioni. Azioni e campagne di sensibilizzazione, spettacoli,
stages, e workshop di durata variabile;
- promuovere e realizzare la ricerca scientifica e l'attività
di redazione di pubblicazione e di diffusione di opere e
articoli divulgativi e scientifici attraverso i principali
mezzi di comunicazione propri o in collaborazione;
promuovere e realizzare attività volte a reperire risorse
economiche e finalizzate al funzionamento dell’Associazione;
realizzare strutture per singoli o collettività allo scopo di
migliorare la qualità della vita;
- promuovere e realizzare attività volte a valorizzare la
natura e l'ambiente.
L'Associazione si propone, altresì, come struttura tali
servizi per altre associazioni, categorie e centri che
perseguono finalità che coincidono anche parzialmente con gli
scopi statutari della stessa.
L’Associazione può partecipare in altre associazioni.
L’Associazione nello spirito dello statuto e dei regolamenti
interni potrà attuare il decentramento operativo.
2. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle
sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente
connesse.
Art. 4
Patrimonio ed entrate dell’Associazione
1. Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che pervengono
all’Associazione a qualsiasi;
b) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti che verranno
fatti all’Associazione e da questa accettati;
c) dai contributi dello Stato, di enti locali, di enti
pubblici e di privati destinati al perseguimento degli scopi
dell’Associazione;
d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze
di bilancio.
2. Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone
delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei
versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da
quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono
all’Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua
attività.
3. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di
versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione
all’Associazione da parte di chi intende aderire
all’Associazione e la quota annuale di iscrizione
all’Associazione.
4. L’adesione all’associazione non comporta obblighi di
finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento
originario all’atto dell’ammissione e al versamento della
quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti
all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto
a quelli originari.
5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di
qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra
determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono
comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi
rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno
in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di
morte, di estinzione, di recesso o di esclusione
dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di
rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di
versamento al fondo di dotazione.
6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e,
segnatamente non crea quote indivise di partecipazione
trasmissibili a terzi, né per successione a titolo
particolare, né per successione a titolo universale.
Art. 5
Associati
Sono Associati dell’Associazione le persone fisiche che,
indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla
religione e dalla cultura, presentino domanda di ammissione
in quanto accettata.
Nell’Associazione si distinguono:
- gli Associati Fondatori;
- gli Associati Ordinari.
Sono Associati Fondatori coloro che partecipano all’atto
costitutivo.
E’ tuttavia facoltà del Consiglio Direttivo dell’Associazione
assimilare altri Associati agli Associati Fondatori
attribuendo loro le medesime prerogative.
Sono Associati Ordinari tutti coloro che, avendo presentato
domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo
dell’Associazione, vengono chiamati a farne parte dal
Consiglio Direttivo.
L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione
dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato.
La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel
libro degli associati.
L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni
motivare la deliberazione di rigetto della domanda di
ammissione e comunicarla agli interessati.
Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla
comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che
sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo
eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non
accolte, se non appositamente convocati, in occasione della
loro successiva convocazione.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto
associativo e delle modalità associative; la divisione degli
aderenti nelle suddette categorie non implica, infatti,
alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in
merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione.
Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare
effettivamente alla vita dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può
essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in
ogni caso il diritto di recesso.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore
di età il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e
le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la
nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Gli associati sono tenuti a rispettare le regole del presente
statuto ed a pagare le quote sociali nell’ammontare fissato
dall’Assemblea.
Gli Associati perdono la qualifica di Associato per:
- mancato versamento della quota associativa per almeno due
anni;
- decesso;
- dimissioni volontarie.
Gli Associati potranno recedere dall’Associazione in ogni
momento presentando lettera di recesso al Presidente, il
quale ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo.
L’Associato recedente non avrà diritto a liquidazione alcuna.
In caso di comportamento di un Associato difforme ed in
contrasto con il presente Statuto e con l’eventuale
regolamento dell’Associazione, il Consiglio può deliberare
l’espulsione dell’Associato, senza l’obbligo di motivazione
né di liquidazione.
Art. 6
Organi dell’Associazione
Sono organi sociali dell’Associazione:
- l’Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in
alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di
massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo o
passivo.
Art.7
Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, è composta
da tutti gli aderenti all’Associazione ed è presieduta dal
Presidente del Consiglio Direttivo.
Ad ogni Associato spetta un voto.
L’Assemblea dovrà, essere convocata entro il 30 aprile di
ogni anno, da parte del Consiglio Direttivo per
l'approvazione del bilancio.
L’Assemblea potrà inoltre essere convocata ogni qualvolta lo
riterrà necessario il Consiglio Direttivo e dovrà anche
essere convocata quando ne facciano domanda scritta o
motivata due terzi degli Associati; in tale domanda i
richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattarsi.
Le convocazioni dovranno avvenire a mezzo lettera
raccomandata o mail inviata a ciascun Associato almeno
quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, agli
indirizzi risultanti presso l’Associazione oppure mediante
affissione nell’albo dell’Associazione dell’avviso di
convocazione contenente l’indicazione del luogo, del giorno e
dell’ora della riunione sia di prima che di seconda
convocazione nonchè l’ordine del giorno.
Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono
iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti
del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono
attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in
proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si
applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto
compatibile.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da
un altro associato mediante delega scritta, anche in calce
all'avviso di convocazione. Ciascun associato può
rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si
applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del
codice civile, in quanto compatibili.
E' possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per
corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile
verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Per la validità delle assemblee in prima convocazione è
necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà
degli Associati e le delibere saranno assunte a maggioranza
dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà
valida qualunque sia il numero degli Associati o dei voti e
delibererà a maggioranza semplice. Le delibere aventi per
oggetto modifiche del presente Statuto o disposizioni sul
patrimonio dell’Associazione dovranno essere in ogni caso
assunte con il voto favorevole di almeno un terzo degli
Associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
Direttivo.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario per
l’occorrenza.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la
regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di
intervento all’Assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario nominato per
l’occorrenza.
L'assemblea ha le seguenti competenze:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato
della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi
sociali e promuove azione di responsabilità nei loro
confronti;
e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto
costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa
competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello
statuto;
g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o
la scissione dell'associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Art. 8
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un
massimo di tredici membri.
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea degli
Associati a maggioranza semplice e durerà in carica per il
periodo che sarà fissato dall’assemblea degli Associati al
momento della nomina.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il
Consiglio alla prima riunione provvederà alla sua
sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea
annuale.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo
ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno
sette dei suoi membri, almeno una volta all’anno per
deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo da
sottoporre all’Assemblea degli Associati.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza
effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il
voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di
parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito
libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal
Presidente e da un altro membro nominato per l’occorrenza che
fungerà da Segretario.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza
limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione annuale
del bilancio nonché alla nomina di dipendenti ed impiegati
determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per
il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è
obbligatoria per tutti gli Associati.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei
confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei
deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di
urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica
da parte di questo alla prima riunione.
Con delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione può
istituire su tutto il territorio nazionale ed all’estero,
delegazioni o uffici staccati, nominandone il responsabile.
Il Presidente del Consiglio Direttivo può delegare
l’assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale
così nominato. Al Consiglio Direttivo spetta in ogni caso la
fissazione dei compiti e delle prerogative di tali
delegazioni o uffici staccati.
Art. 9
Organo di Controllo
La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è
obbligatoria quando siano superati per due esercizi
consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00
euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:
220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi
consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria
quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi
dell'articolo 10 del Codice del Terzo Settore.
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo
2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo
devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui
all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso
di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti
devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e
dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora
applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento
dei limiti di cui al successivo art.9 bis, la revisione
legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è
costituito da revisori legali iscritti nell'apposito
registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di
monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il
bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee
guida di cui all'articolo 14 del C.T.S. Il bilancio sociale
dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di
controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in
qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti
di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere
agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.
Art.9 bis
Revisione legale dei conti
Salvo quanto previsto al superiore art.9 comma 5
l'associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o
una società di revisione legale iscritti nell'apposito
registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei
seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00
euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:
2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12
unità.
L'obbligo di cui sopra cesserà se, per due esercizi
consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati
costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del
C.T.S..
Art. 10
Libri dell’Associazione
Libri dell'associazione
L'Associazione tiene i seguenti libri:
a)il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle
assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali
redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo
di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali
altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti
a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla
lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si
riferiscono.
Art. 11
Bilancio
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di
ogni anno.
Il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo deve restare
depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici)
giorni che precedono l’Assemblea convocata per l'
approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano
motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è
soddisfatta dall’associazione a spese del richiedente.
Il bilancio deve essere redatto in conformità alla
modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del
terzo settore.
L'associazione, non essendo iscritta al Registro delle
Imprese depositerà il bilancio presso il registro unico
nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Art. 12
Avanzi di gestione
E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed
avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a
fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali,
anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 13
Scioglimento
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è
devoluto, previo parere positivo del R.U.N.T.S. e salva
diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del
Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o
dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla
Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta
giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente
interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con
raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il
parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione
del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità
dal parere sono nulli.
Art. 14
Controversie
Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e
tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno
sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con
esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un
collegio di tre arbitri da nominarsi dall’Assemblea; essi
giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 15
Legge applicabile
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si
applicano le disposizioni di legge vigenti.
Firmato:
Ivo Pulcini
Maria Antonietta Cavallo Notaio.
Certificato di conformità di copia digitale a originale analogico
(art.22, comma 1 D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 art.68-ter, legge 16 febbraio
1913 n.89).
Io sottoscritta Maria Antonietta Cavallo, Notaio in Roma, iscritta nel
Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia, certifico, mediante apposizione al presente file della mia
firma digitale (dotato di certificato di vigenza numero di serie 48 24,
valido fino al 31 luglio 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del
Notariato C.A.) che la presente copia su supporto informatico è conforme
all’originale cartaceo a mio rogito.
Roma, Via Cicerone n.28, 20 maggio 2024
Firmato digitalmente
Maria Antonietta Cavallo